Abbattere le barriere architettoniche


Con la legge 13 1989 il legislatore ha emanato una specifica normativa sulle barriere architettoniche. Con questa legge si è voluto far chiarezza e stabilire delle regole per una progettazione senza barriere nell’ambito dell’edilizia residenziale. Queste disposizioni si applicano agli edifici privati di nuova costruzione, negli interventi di ristrutturazione e in tutti gli spazi esterni di pertinenza e di accesso agli stessi.
In generale la legge n 13 del 1989 intende favorire gli interventi riguardanti attività di abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati, il suo decreto di attuazione il d. m. 236 del 1989 definisce tutte le caratteristiche tecniche di tali interventi.
La legge 13 1989 consta di 12 articoli i cui contenuti – espressi in termini caratterizzati da una certa genericità e non sempre esaustivi sui vari punti trattati – sono stati integrati dai contenuti del Regolamento di attuazione che ha ampliato e precisato la nozione di “barriera architettonica” delineando tre diversi livelli qualitativi di progettazione e edificazione, e ciò attraverso i concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità

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Accessibilità


Secondo questo requisito un edificio e le singole unità immobiliari che lo compongono possono essere raggiunte e percorse senza alcuna limitazione da una persona portatrice di handicap che si muove in carrozzina. All’esterno deve esserci almeno un percorso che non presenti barriere architettoniche (gradini ed ostacoli in genere). Negli edifici con più di tre piani risulta obbligatoria l’installazione di un ascensore.
Per gli edifici fino a tre piani deve essere garantito l’accesso al piano terreno e la possibilità di una futura installazione di meccanismi di sollevamento per i piani superiori, qualora se ne presenti l’esigenza. Questo significa che l’edificio dovrà essere progettato e costruito in modo da rendere possibile, qualora se ne verifichi la necessità, l’installazione di un elevatore o di un montsacale.
Le legge 13 stabilisce nello specifico che almeno il 5% degli alloggi di edilizia sovvenzionata devono risultare accessibili con un minimo di 1 unità per ogni intervento.


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Visitabilità


Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Si tratta, dunque, di una forma accessibilità limitata ad alcune parti dell’edificio e delle singole unità immobiliari.
Tale requisito, secondo le linee di principio della legge 13 1989 e le disposizioni tecniche del decreto ministeriale 236/89, si intende soddisfatto quando è garantito l’accesso agli spazi di soggiorno, ad un servizio igienico e ai percorsi di collegamento. Il requisito della visitabilità è garantito quando esiste un percorso totalmente privo di barriere che permetta l’accesso in assoluta autonomia. Adattabilità
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Riguarda sopratutto gli spazi interni all’abitazione, la progettazione deve prevedere che questi possano essere adattati con facilità senza effettuare interventi eccessivamente invasivi. Per soddisfare questa disposizione della legge 13 1989 gli spazi dovrebbero essere progettati in modo tale da renderli accessibili con poche trasformazioni che abbiano un costo limitato.
Giova sottolineare che nella pratica questa è la parte più disattesa, per ragioni commerciali infatti, gli spazi cruciali per garantire una discreta adattabilità non sono quasi mai garantiti.
La presente normativa prevede in particolare che si possa facilmente attuare un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche. Si deve pertanto prevedere lo spazio per l’installazione di un elevatore. In alternativa le scale di accesso all’abitazione, o quelle all’interno della stessa, devono essere progettate per potervi installare un montascale.
Il D.M. 236/89, chiariti questi concetti di carattere generale, individua i criteri di progettazione corrispondenti ai tre livelli qualitativi esposti.
Campo di applicazione della legge 13/89 e successive disposizioni
Ai sensi del d. m. 236/89, recante le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, le disposizioni in esame si applicano:
1. agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2. agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; 3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.


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Definizione di barriera architettonica.



Per barriere architettoniche si intendono:
1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. La circolare esplicativa n 1669 del 22 giugno 1989 a sua volta va a precisare ulteriori aspetti disciplinari adombrati dalla legge 13/89, con particolare riferimento al procedimento per la concessione dei contributi di cui all’art. 8 della legge 13 del 1989.