Art. 8 - Indennità di partecipazione

Le attività di accompagnamento al lavoro stabilite all’interno del progetto personalizzato - ad esclusione di quelle rientranti nel rapporto instaurato dalla figura professionale di riferimento con il candidato (colloqui, attività di orientamento, incontri per l’autoconsapevolezza, ...)

1) prevedono l’erogazione di un’indennità di partecipazione in favore del candidato quale sostegno all’inclusione attiva.
Tale indennità è connessa alla partecipazione agli interventi previsti dai progetti personalizzati, ovvero alle eventuali attività formative, laboratoriali e agli stage in azienda.
L’indennità si calcola sulle ore realmente effettuate - dimostrabili attraverso i registri delle presenze
2) e il cui importo orario omnicomprensivo è pari ad euro 4,00 fino ad un importo massimo mensile di 500,00 euro.

Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R.).