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Assemblea del 25 novembre 2019

Il giorno 25 novembre 2019, alle ore 16.00, presso la sede dell'A.N.I.E.P. si è svolta l'Assemblea generale della Consulta
sintesi di Verbale

 

 

Hanno partecipato:  

Dr. Marco NERATTINI  (Direttore della SdS di Firenze),
Dr.ssa Rossella BOLDRINI  (Direttrice dei Servizi Sociali USL Toscana Centro)

Dr. Andrea FRANCALANCI  (Dirigente Amministrativo ASL Toscana Centro)

Ha portato i saluti il Dr. Claudio MATTOLINI  resp.le Segreteria Assessore Andrea VANNUCCI

Erano presenti le Associazioni:

ADINA,
AFFSM, 
AIAS
,
AICE
,

ANFFAS,
ANIEP,
AISLA,
ANVCG,
ATSB,
Associazione Autismo Firenze,
Associazione Toscana Emofilici
E.N.S. Ente Nazionale Sordi,
C.I.R.S. Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale,
In Nome dei Diritti,
PAMAPI,

UILDM,
UIL, Unione Italiana Laringectomizzati,
UISS Unione Italiana Servizi Sociali,
Ass. HANDY SUPERABILE,
e Rappresentanti di Cittadini

 

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1) Relazione del Presidente:audio

Il Presidente riferisce che mercoledì 13 novembre u.sc. presso la Sala Ballerini di Montedomini il coordinatore del Comitato di Partecipazione SdS Firenze Marco Esposito e il direttore del CUP Dr. Leonardo Pasquini hanno presentato il progetto "Prenota Facile", prenotazione online delle prestazioni diagnostiche e specialistiche su tutto il territorio della Azienda USL Toscana Centro.

Il progetto, appena possibile, verrà presentato anche all'Assemblea della Consulta.

Il Dottor. Nerattini, presente con l'occasione, ha ricordato che il Consiglio regionale del 9/10/2019 ha approvato il PSSIR e che nella stesura definitiva sono stati aggiunti anche focus sulla cronicità,salute mentale e dipendenze.

2) Inserimenti socio-terapeutici per disabili:audio

ll dottor Francalanci illustra l’approfondimento che è stato effettuato sul tema del trattamento fiscale dei contributi erogati a fronte della partecipazione della persona con disabilità a percorsi di inserimento socio-terapeutico alla luce della scelta assunta nell’ambito del progetto Polis del Comune di Firenze di considerarli redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, del TUIR e non contributi assistenziali esenti IRPEF ai sensi dell’art. 34, comma 3, del DPR n. 601/73, secondo l’impostazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46/E del 14 febbraio 2008.

 

Dall’analisi effettuata emerge come l’assimilazione ai redditi da lavoro dipendente è stata ormai sancita per le indennità corrisposte a coloro che svolgono tirocini formativi e di orientamento al lavoro (disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017), è dubbia per quelle erogate nell’ambito di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale (disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015), mentre potrebbe essere non applicabile per i contributi concessi ai beneficiari di inserimenti socio-terapeutici, in quanto in essi la funzione socio-assistenziale appare nettamente prevalente su quella retributiva, posto che gli stessi non realizzano un vero e proprio inserimento in attività lavorative e che il contributo erogato non debba essere inteso come un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione, ma come riconoscimento e incentivazione all’impegno, e, pertanto, riconducibile a contributi assistenziali esenti IRPEF.

 

A dimostrazione di questa posizione viene evidenziato come il Casellario dell’Assistenza predisposto dal MLPS includa tra le sue voci (punto A1.18) i “Contributi economici per l’inserimento lavorativo”  (riconducendoli quindi in modo indiretto a prestazioni assistenziali), come al quesito n. 3 delle FAQ del MLPS ai fini dell’applicazione della disciplina dell’ISEE le “borse lavoro” siano indicate quali “redditi esenti IRPEF”, e come nel 2010 sia stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge che recita: “1. I sussidi di tipo socio-assistenziale e di pre-inserimento lavorativo, assegnati ai soggetti disabili con l’obiettivo di garantire loro la partecipazione alla vita sociale e lavorativa, assicurando interventi mirati e continuativi e finalizzati all’inserimento lavorativo, alla vita di relazione e all’inclusione sociale, rientrano tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”

 

Alla luce di queste valutazioni viene deciso che le stesse siano rappresentate all’Agenzia Provinciale delle Entrate (incontro fissato per il 5 dicembre) ai fini della presentazione di uno specifico interpello all’Agenzia Regionale.