Riforma della Disabilità
🧩 1. Nuova definizione di disabilità Il decreto sostituisce termini come handicap, invalidità, disabile con persona con disabilità, adottando una visione coerente con la Convenzione ONU: la disabilità non è una caratteristica individuale, ma il risultato dell’interazione tra compromissioni e barriere ambientali e sociali.
🩺 2. Valutazione di base (accertamento unico) Introduce un procedimento unitario e multidisciplinare, gestito esclusivamente dall’INPS dal 1° gennaio 2026 (con sperimentazioni già avviate). Caratteristiche principali: • un’unica visita collegiale; • uso delle classificazioni internazionali ICD e ICF; • produzione di un certificato polifunzionale, valido per prestazioni economiche, servizi, mobilità e inclusione scolastica. Questo supera il precedente sistema frammentato (Legge 104/1992, certificazioni scolastiche, invalidità civile), riducendo duplicazioni e tempi.
🧠 3. Accomodamento ragionevole Il decreto recepisce pienamente il concetto di accomodamento ragionevole, cioè gli adattamenti necessari per garantire pari opportunità alla persona con disabilità nei vari contesti di vita.
🧭 4. Progetto di vita individuale Elemento cardine della riforma: • definisce un percorso personalizzato e partecipato, che integra scuola, lavoro, servizi sociali, sanità e vita indipendente; • mira a garantire autonomia, inclusione e libertà di scelta; • è costruito tramite una valutazione multidimensionale. È previsto anche un Fondo per l’implementazione dei progetti di vita, con 25 milioni annui dal 2025.
🏫 5. Impatto sulla scuola Il decreto incide molto sull’inclusione scolastica: • certificazione unica valida anche per il sostegno; • superamento della logica medico centrica verso un modello biopsicosociale; • rischio di sovrapposizione normativa durante la fase transitoria (coexistono tre modelli diversi). Docenti e famiglie apprezzano la semplificazione, ma emergono timori su tempi, carichi burocratici e risorse.
🔧 6. Procedura amministrativa rinnovata Il decreto introduce: • nuovo certificato medico introduttivo, trasmesso digitalmente all’INPS; • ampliamento dei medici abilitati alla certificazione; • interoperabilità tra banche dati; • efficacia provvisoria anticipata della valutazione in casi specifici.
📌 In sintesi Il D.Lgs. 62/2024: • ridefinisce la disabilità in chiave moderna e inclusiva; • unifica e semplifica l’accertamento; • introduce strumenti innovativi come progetto di vita e accomodamento ragionevole; • punta a una maggiore integrazione tra servizi e a una reale partecipazione della persona.
⚖️ 3. Confronto tra D.Lgs. 62/2024 e normativa precedente
| Tema | Prima (Legge 104/1992 + sistema storico) | Dopo (D.Lgs. 62/2024) |
| Definizione di disabilità | Centrata sulla minorazione; uso del termine “handicap”. | Modello biopsicosociale ONU; abolizione del termine “handicap”. |
| Accertamenti | Plurimi: invalidità civile, handicap, inclusione scolastica → visite separate. | Unico procedimento INPS, una sola visita, certificato polifunzionale. |
| Classificazioni Nessun uso sistematico di ICF/ICD. | Adozione obbligatoria di ICF e ICD. | |
| Documenti scolastici | Diagnosi funzionale + Profilo dinamico funzionale + PEI. | Certificato unico + profilo di funzionamento integrato nel progetto di vita. |
| Progetto di vita | Non previsto in modo strutturato. | Elemento centrale della riforma. |
| Accomodamento ragionevole | Non esplicitamente normato. | Definito e obbligatorio. |
| Sistema vigente Modelli sovrapposti (104/92, D.Lgs. 66/2017). | Riforma unificante, ma fase transitoria con coesistenza di 3 modelli. |
