Riforma della Disabilità 

 

🧩 1. Nuova definizione di disabilità Il decreto sostituisce termini come handicap, invalidità, disabile con persona con disabilità, adottando una visione coerente con la Convenzione ONU: la disabilità non è una caratteristica individuale, ma il risultato dell’interazione tra compromissioni e barriere ambientali e sociali.

🩺 2. Valutazione di base (accertamento unico) Introduce un procedimento unitario e multidisciplinare, gestito esclusivamente dall’INPS dal 1° gennaio 2026 (con sperimentazioni già avviate). Caratteristiche principali: • un’unica visita collegiale; • uso delle classificazioni internazionali ICD e ICF; • produzione di un certificato polifunzionale, valido per prestazioni economiche, servizi, mobilità e inclusione scolastica. Questo supera il precedente sistema frammentato (Legge 104/1992, certificazioni scolastiche, invalidità civile), riducendo duplicazioni e tempi.

🧠 3. Accomodamento ragionevole Il decreto recepisce pienamente il concetto di accomodamento ragionevole, cioè gli adattamenti necessari per garantire pari opportunità alla persona con disabilità nei vari contesti di vita.

🧭 4. Progetto di vita individuale Elemento cardine della riforma: • definisce un percorso personalizzato e partecipato, che integra scuola, lavoro, servizi sociali, sanità e vita indipendente; • mira a garantire autonomia, inclusione e libertà di scelta; • è costruito tramite una valutazione multidimensionale. È previsto anche un Fondo per l’implementazione dei progetti di vita, con 25 milioni annui dal 2025.

🏫 5. Impatto sulla scuola Il decreto incide molto sull’inclusione scolastica: • certificazione unica valida anche per il sostegno; • superamento della logica medico centrica verso un modello biopsicosociale; • rischio di sovrapposizione normativa durante la fase transitoria (coexistono tre modelli diversi). Docenti e famiglie apprezzano la semplificazione, ma emergono timori su tempi, carichi burocratici e risorse.

🔧 6. Procedura amministrativa rinnovata Il decreto introduce: • nuovo certificato medico introduttivo, trasmesso digitalmente all’INPS; • ampliamento dei medici abilitati alla certificazione; • interoperabilità tra banche dati; • efficacia provvisoria anticipata della valutazione in casi specifici.

📌 In sintesi Il D.Lgs. 62/2024: • ridefinisce la disabilità in chiave moderna e inclusiva; • unifica e semplifica l’accertamento; • introduce strumenti innovativi come progetto di vita e accomodamento ragionevole; • punta a una maggiore integrazione tra servizi e a una reale partecipazione della persona.

 

 

⚖️ 3. Confronto tra D.Lgs. 62/2024 e normativa precedente

Tema Prima (Legge 104/1992 + sistema storico) Dopo (D.Lgs. 62/2024)
Definizione di disabilità Centrata sulla minorazione; uso del termine “handicap”. Modello biopsicosociale ONU; abolizione del termine “handicap”.
Accertamenti Plurimi: invalidità civile, handicap, inclusione scolastica → visite separate. Unico procedimento INPS, una sola visita, certificato polifunzionale.
Classificazioni Nessun uso sistematico di ICF/ICD. Adozione obbligatoria di ICF e ICD.
Documenti scolastici Diagnosi funzionale + Profilo dinamico funzionale + PEI. Certificato unico + profilo di funzionamento integrato nel progetto di vita.
Progetto di vita Non previsto in modo strutturato. Elemento centrale della riforma.
Accomodamento ragionevole Non esplicitamente normato. Definito e obbligatorio.
Sistema vigente Modelli sovrapposti (104/92, D.Lgs. 66/2017). Riforma unificante, ma fase transitoria con coesistenza di 3 modelli.

Cude